Sez. 5, Sentenza n. 13265 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999) Rv. 214715 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Impedimento del difensore o dell'imputato - Rinvio con nuova citazione - Mancato rispetto del termine di venti giorni - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)