Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 28/04/1997 Ud. (dep. 03/06/1997) Rv. 208630 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Udienza fissata per il dibattimento - Rispetto del termine di comparizione - Rinvio su richiesta dell'imputato - Anticipazione dell'udienza con provvedimento presidenziale - Nullità per inosservanza dei termini di comparizione - Insussistenza - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
Nel caso in cui il dibattimento di appello, per il quale sia stato correttamente rispettato il termine di comparizione per la citazione, sia rinviato - nella specie su richiesta dell'imputato - e con provvedimento presidenziale l'udienza di rinvio venga anticipata, è infondata l'eccezione con la quale l'imputato deduca la nullità della citazione per tale udienza per inosservanza dei termini di comparizione. Infatti non ricorre tale ipotesi, né è riscontrabile lesione del diritto di difesa, data la ritualità della prima citazione per l'udienza nella quale l'imputato ha chiesto il rinvio e, quindi, la possibilità di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, prendendo conoscenza di tutti gli atti processuali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto priva di rilievo anche l'asserita violazione dell'art.601 comma 4 cod.proc.pen. per omessa citazione delle parti civili, poiché esse, ritualmente citate, non erano comparse, e ciò evidentemente sulla base d'una valutazione del loro interesse, sicché le stesse non avevano diritto ad essere avvisate in ordine all'anticipazione dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)