Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 23/10/1970 (Rv. 348245 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - APPLICABILITA ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - APPLICABILITA ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
La norma di cui all'art 1957 cod civ e applicabile anche alle obbligazioni fideiussorie solidali per la duplice esigenza di evitare che il creditore, sicuro del risultato dell'escussione del fideiussore solidale, trascuri l'Esercizio del diritto di credito verso il debitore garantito e di contenere l'esigibilita dell'obbligazione sussidiaria in un ragionevole limite di tempo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, onde eliminare nel fideiussore, dopo un determinato periodo, l'incertezza nella perdurante durata della sua corresponsabilita patrimoniale. (Conf 3702'69, mass n 343958 3117'68, mass n 336016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)