Sez. 1, Sentenza n. 8810 del 08/10/1996 (Rv. 499998 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia sulla competenza emessa in grado di appello - Regolamento di competenza - Ammissibilità in appello dell'incompetenza del giudice di primo grado pronunciatosi anche sul merito - Inclusione - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza quelle di primo grado concernenti anche il merito (nella specie, decreto della Corte di appello, sezione per i minorenni, che, in sede di reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni contenente provvedimenti temporanei a norma dell'art. 336, terzo comma, cod. civ., revocava il decreto stesso, dichiarando l'incompetenza del giudice minorile a rivedere disposizioni sull'affidamento dei minori adottate dal tribunale ordinario in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura quindi il regolamento come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione del medesimo in istanza di regolamento di competenza, ove abbia i requisiti formali e sostanziali di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)