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Sez. U, Sentenza n. 1640 del 21/09/1970 (Rv. 347567 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - FINANZE E TRIBUTI - POTESTA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - ESERCIZIO - RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO STATALE E IN PARTICOLARE DI QUELLO TRIBUTARIO GENERALE - FUNZIONE DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI - SPETTANZA ALLO STATO - DECRETI DI ESONERO DAI TRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE STATALE E DI QUELLA REGIONALE SULL'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - SINDACATO DI LEGITTIMITA - SPETTANZA AGLI ORGANI STATALI.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347567-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - FINANZE E TRIBUTI - POTESTA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - ESERCIZIO - RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO STATALE E IN PARTICOLARE DI QUELLO TRIBUTARIO GENERALE - FUNZIONE DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI - SPETTANZA ALLO STATO - DECRETI DI ESONERO DAI TRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE STATALE E DI QUELLA REGIONALE SULL'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - SINDACATO DI LEGITTIMITA - SPETTANZA AGLI ORGANI STATALI.*

In materia tributaria, la potesta normativa, attribuita alla regione siciliana dall'art 36 del relativo statuto speciale, non e esclusiva, ma concorrente nei confronti della legislazione statale e deve, pertanto, essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale ed in particolare di quello tributario generale. Alla regione siciliana, ai sensi del DL 12 aprile 1948, n 507, e del DPR 26 luglio 1965, n 1074, sono stati attribuiti poteri diretti per la riscossione delle imposte di sua spettanza, ma, nulla disponendo dette norme in ordine alla funzione di accertamento dei Tributi, deve ritenersi che il rispettivo potere sia rimasto allo stato, che lo esercita, a mezzo dei suoi organi, anche nell'interesse della regione. Tali organi hanno il poterè dovere di sindacare la legittimita dei decreti di esonero dai Tributi, che, a norma della legislazione statale sull'industrializzazione del Mezzogiorno (DL 14 dicembre 1947, n 1598, art 2, quarto comma) e di quella regionale concorrente (legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n 29, art 6, primo comma), l'assessore regionale per le Finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio, siano stati concessi. Essi debbono, ove riconoscano illegittimo l'esonero, disapplicare il relativo decreto, attuando l'imposizione.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/1946 num. 455 art. 36, Legge Reg. Sicilia 15/05/1946 num. 455 art. 1, Legge Reg. Sicilia 15/05/1946 num. 455 art. 20, Legge Reg. Sicilia 20/03/1950 num. 29 art. 6, Legge 26/07/1965 num. 1074 art. 8 CORTE COST., Legge 12/04/1948 num. 507 art. 2, Legge 14/12/1947 num. 1598 art. 2, Legge 15/05/1946 num. 455 art. 20 CORTE COST., Legge 15/05/1946 num. 455 art. 1 CORTE COST., Legge 15/05/1946 num. 455 art. 36 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)