Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 14/04/1982 (Rv. 420101 - 01)
SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI DI ESONERO EMESSI DAGLI ORGANI REGIONALI - POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO.*
SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI DI ESONERO EMESSI DAGLI ORGANI REGIONALI - POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO.*
Pur dopo l'attribuzione alla regione siciliana di potestà normativa in materia tributaria, il potere di accertamento dei Tributi è rimasto allo stato, che lo esercita attraverso i suoi organi, anche nell'interesse della regione. A tal fine, i predetti organi hanno anche il potere-dovere di sindacare la legittimità dei provvedimenti di esonero dai Tributi emessi dagli organi della regione, e di disapplicarli, in caso di accertata illegittimità degli stessi, nell'attuare l'imposizione. (V 1640/70, mass n 347567 Cass.).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/04/1948 num. 507, Regio Decr. Legge 26/07/1965 num. 1074 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)