Sez. 1, Sentenza n. 646 del 30/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172098 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO - COMPATIBILITÀ CON LA NORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RAGIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO - COMPATIBILITÀ CON LA NORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RAGIONE.*
Sono da ritenersi legittimi i termini iniziali e finali aggiunti dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 alla disposizione di legge che prevede la remissione del debito; ciò in base al generale principio che i regolamenti di esecuzione, pur non potendo modificare la legge a cui si riferiscono, possono integrarla armonicamente con norme complementari che, non ponendosi in contrasto con le finalità della stessa, rendano possibile l'esatta e concreta applicazione della legge medesima, eliminando incertezze e perplessità cui questa possa dare luogo. (V mass n 157412; (Conf mass n 157411).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)