Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 25/11/1982 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157411 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA DELLO ISTITUTO NELLA NORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E IN QUELLA REGOLAMENTARE - CONTRASTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA DELLO ISTITUTO NELLA NORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E IN QUELLA REGOLAMENTARE - CONTRASTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Non sussiste contrasto alcuno tra l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 96 del successivo regolamento di esecuzione, posto che il primo, nel regolare l'istituto della remissione del debito, ha stabilito i criteri di carattere generale per la concessione del beneficio, lasciando alla norma regolamentare la Determinazione delle concrete modalità e termini dell'anzidetto beneficio. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è specificato che i regolamenti di esecuzione, pur non potendo modificare la legge cui si riferiscono, ben possono integrarla con "norme complementari" relative all'esatta e concreta applicazione della legge stessa). (V mass n 144336).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)