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Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 25/11/1982 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157412 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TERMINI PER LA PROPOSTA O LA RICHIESTA DELLA REMISSIONE DEL DEBITO - NATURA - PERENTORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157412-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TERMINI PER LA PROPOSTA O LA RICHIESTA DELLA REMISSIONE DEL DEBITO - NATURA - PERENTORIETÀ.*

L'art. 96 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria enuncia termini perentori in tema di remissione del debito, intendendo così circoscrivere la proposta o la richiesta di tale beneficio entro precisi limiti temporali; e ciò sia per consentire la valutazione della regolare condotta del condannato durante l'intero arco della detenzione - non altrimenti possibile che in prossimità della fine della espiazione della pena o immediatamente dopo la espiazione della stessa - sia per evitare dilazioni intollerabili alla pretesa creditoria dello stato. (V mass n 153131).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)