Sez. 2, Sentenza n. 3888 del 07/09/1977 (Rv. 387574 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - EMISSIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESECUZIONE CON NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA MORTE, AVVENUTA GIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DEL DESTINATARIO DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - EMISSIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESECUZIONE CON NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA MORTE, AVVENUTA GIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DEL DESTINATARIO DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NECESSITA.*
Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio in Sede di gravame, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, nei confronti di un litisconsorte costituito in primo grado, sia stato emesso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ed eseguito, nei termini all'uopo assegnati con notificazione al procuratore costituito e, successivamente a tale notificazione non essendosi il litisconsorte costituito in fase di appello, si accerti - nella specie, a seguito di dichiarazione resa dal procuratore di altra parte - che il destinatario dell'ordine di integrazione era gia deceduto nel corso del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, che tale evento, fosse stato mai dal suo procuratore dichiarato ne notificato alle altre parti; in tal caso, il giudice d'appello, benche sia gia decorso il termine che era stato fissato per l'integrazione del contraddittorio, deve disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi della parte defunta, la cui morte, prima di quell'accertamento, avvenuto nel corso del giudizio d'appello, non era altrimenti noto in causa. (nella specie, il procuratore costituito per il giudizio di primo grado aveva ricevuto personalmente la notificazione dell'atto di integrazione senza nulla obiettare). (V 2667/75, mass n 376633; (1156'74, mass n 369160; (3218'72, mass n 361017).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)