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Sez. 1, Sentenza n. 3218 del 25/10/1972 (Rv. 361017 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE OD INCAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA - ANTERIORE PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE INDICATA IN SENTENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - CONOSCENZA ALIUNDE - EQUIVALENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA PARTE LEGITTIMATA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361017-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE OD INCAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA - ANTERIORE PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE INDICATA IN SENTENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - CONOSCENZA ALIUNDE - EQUIVALENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA PARTE LEGITTIMATA - ESTREMI.*

La notificazione dell'atto d'impugnazione; in ipotesi di morte o perdita della capacita della parte costituita avvenuta nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, e validamente fatta alla parte indicata in sentenza, se comunque il procuratore costituito e domiciliatario o la stessa parte legittimata non comunichi l'evento. La dichiarazione dell'evento da parte, del procuratore, dopo la sentenza, in qualunque Sede compiuta, non ha carattere di dichiarazione di volonta (a differenza di quella fatta, sino alla discussione della causa, nel corso del processo, che e dichiarazione di volonta manifestata in un negozio processuale) ma vale come comunicazione di conoscenza e, quindi, il silenzio, anche se voluto, non puo impedire che la successiva fase di giudizio si svolga tra le parti effettivamente legittimate. Cio importa che e, in ogni caso, valida l'impugnazione diretta alla parte legittimata, comunque la parte che impugna sia venuta a conoscenza dell'evento; ed importa, altresi, la possibilita per la parte legittimata - la quale assuma di non aver ricevuto l'atto, diretto alla parte risultante dalla sentenza - di provare che la mancata ricezione e dovuta a colpevole ignoranza dell'altra parte risultando l'evento dagli Atti processuali e non aliunde, onde era superflua la comunicazione da parte del procuratore. (nella specie, la ricorrente deduceva che l'atto d'appello era affetto da nullita assoluta ed insanabile perche notificato alla soc fulgor - parte risultante dalla sentenza - in data successiva al deposito presso la cancelleria del tribunale ed alla pubblicazione del foglio annunzi legali dell'atto di fusione della stessa per incorporazione nella soc dilca. Il SC ha disatteso tale tesi enunciando il principio in massima). (V 1754'72; 3474'71, mass n 355104; 2116'71, mass n 352835; (V 3346'69, mass n 343409; 3240'69, mass n 343251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2502, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)