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Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 22/04/1974 (Rv. 369160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA, SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE O ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA, SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE O ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE - VALIDITA.*

In caso di morte o perdita della capacita della parte costituita, avvenuta nel periodo successivo alla pubblicazione od alla notificazione della sentenza, la notifica dell'atto di impugnazione e effettuata validamente alla parte indicata in sentenza, se non sia stato possibile avere conoscenza legale dell'evento. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, non essendo stata comunicata la morte di una parte anteriormente alla proposizione del ricorso, non dovesse trovare applicazione l'art 330 cod proc civ in tema di notifica dell'impugnazione agli eredi). (V 3218'72, mass n 361017; 2445'71, mass n 353429).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)