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Sez. 1, Sentenza n. 7261 del 13/07/1990 (Rv. 468229 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SINDACATO SOSTANZIALE E FORMALE SUL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - VIZIO INVALIDANTE L'ORDINANZA INGIUNZIONE - IMPUTAZIONE DEL VIZIO AD UN ATTO DEL SUO PROCEDIMENTO FORMATIVO - IMPUGNAZIONE DELLO ATTO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468229-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SINDACATO SOSTANZIALE E FORMALE SUL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - VIZIO INVALIDANTE L'ORDINANZA INGIUNZIONE - IMPUTAZIONE DEL VIZIO AD UN ATTO DEL SUO PROCEDIMENTO FORMATIVO - IMPUGNAZIONE DELLO ATTO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di sanzioni amministrative, nel sistema previsto dall'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione ha il potere non solo di sindacare quel provvedimento amministrativo dal punto di vista sostanziale (sotto il profilo della verifica della sussistenza dei fatti contestati, della ricorrenza dell'infrazione e della Mancanza di circostanze esimenti ed attenuanti), ma anche di controllarlo sul piano della sua validità formale, potendolo annullare, o riformare, per vizi di Forma e di Competenza anche con riguardo agli Atti del relativo di procedimento. Pertanto, il giudice dell'opposizione non deve sospendere il giudizio pendente davanti a lui neppure nei casi in cui un vizio invalidante l'ordinanza-ingiunzione venga imputato ad un atto del suo procedimento formativo (ad esempio, alla mancata od irregolare contestazione dell'infrazione o, ad un travisamento dei fatti da parte del verbale di accertamento) e, per siffatto vizio, l'atto preparatorio sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo. (V 5468/86, mass n 447992; (V 2645/85, mass n 440444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)