Sez. 1, Sentenza n. 5468 del 08/09/1986 (Rv. 447992 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - ESTENSIONE DELL'INDAGINE ALLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - ESTENSIONE DELL'INDAGINE ALLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*
Nel procedimento di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa il giudice deve non solo controllare la validità formale del provvedimento ma svolgere anche un Sindacato sulla sua validità sostanziale attraverso la verifica dei fatti contestati, della ricorrenza dell'infrazione addebitata e della Mancanza di circostanze esimenti. Il giudizio, pertanto, non può esaurirsi con la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione per carenza della sua legittimità formale (nella specie, per omessa audizione degli interessati) con la conseguenza che agli opponenti non è dato dedurre, in Sede di ricorso, solo motivi di legittimità formale dell'atto, dovendo essi necessariamente estendere la opposizione anche alle questioni di merito. (V 2645/85, mass n 440444; (V 6348/84, mass n 437946; (V 1152/84, mass n 433287).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)