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Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 21/02/2003 (Rv. 560648 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Impossibilità di effettuare un intervento correttivo successivo all'inizio della serie causale - Sufficienza - Esclusione - Predisposizione preventiva di misure idonee ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo - Necessità.
Stato
decisa il 2003-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560648-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)