Sez. 3, Sentenza n. 11453 del 23/07/2003 (Rv. 565370 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno cagionato dall'alunno a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Portata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, in caso di caduta di alunno di una scuola materna statale avvenuta accidentalmente nel corso di un gioco non presentante elementi di pericolo non è configurabile la responsabilità diretta dell'insegnante per il fatto illecito del minore che subisce il danno, qualora non risulti accertato né il concorso di colpa del minore né la responsabilità concorrente od esclusiva di altro minore danneggiante. Aggiungasi - fra l'altro - che, peraltro, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 cod. civ. non è assoluta - come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva - ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incombente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all'esercizio - da accertarsi in concreto - di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)