Sez. U, Sentenza n. 2185 del 28/03/1985 (Rv. 440060 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - IMPRENDITORE PRIVATO - GESTIONE DI SERVIZIO PUBBLICO IN REGIME DI CONCESSIONE - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - IMPRENDITORE PRIVATO - GESTIONE DI SERVIZIO PUBBLICO IN REGIME DI CONCESSIONE - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
La circostanza che l'attività dell'imprenditore privato abbia ad oggetto la gestione di un servizio pubblico in regime di concessione, ancorché implicante vigilanza e controlli da parte della amministrazione (nella specie, servizio di tutela di persone e cose espletato da una cooperativa di vigilanza), non interferisce sulla natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, che resta pertanto devoluto alla cognizione del giudice ordinario. (V 6427/83, mass n 431164; (V 4110/83, mass n 429063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)