Sez. U, Sentenza n. 6427 del 29/10/1983 (Rv. 431164 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Gli istituti di vigilanza privata, ancorché la relativa attività , investendo interessi collettivi, sia sottoposta a preventiva licenza ed a successivi controlli dell'autorità di pubblica sicurezza, hanno natura di enti privati, non pubblici. Analoga natura, pertanto, deve essere riconosciuta al rapporto di lavoro dei dipendenti di detti istituti, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie ad esso inerenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)