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Sez. U, Sentenza n. 114 del 13/01/1989 (Rv. 461348 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI - VIGILANZA E CONTROLLI DI TIPO PUBBLICISTICO SULL'ENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461348-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI - VIGILANZA E CONTROLLI DI TIPO PUBBLICISTICO SULL'ENTE - IRRILEVANZA.*

Nel caso di ente avente personalità giuridica di diritto privato (nella specie, il centro sociale di tutela minorile) la sottoposizione a vigilanza dello stato o di altro ente pubblico, o il relativo finanziamento, non incide sul carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti, che è quindi devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, restando altresì irrilevante che il rapporto stesso si svolga per fini propri di enti pubblici. (V 314/87, mass n 450067; (V 2185/85, mass n 440060; (V 2183/85, mass n 440059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)