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Sez. 1, Sentenza n. 33817 del 20/06/2014 Cc. (dep. 30/07/2014) Rv. 261433 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Revoca della sentenza per abolizione del reato - Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261433-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, non può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art 164 cod. pen., esprimendo proprie e autonome valutazioni che si pongono in contrasto con quelle già formulate dal giudice della cognizione. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva negato il riconoscimento del beneficio per i precedenti penali e per la gravità del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)