Sez. 1, Sentenza n. 25368 del 17/10/2008 (Rv. 605063 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza processuale nei confronti del soggetto appaltante ex art. 23 del d.lgs. n. 406 del 1991 - Portata - Azioni intraprese da tutte le imprese in associazione - Successiva interruzione del processo - Riassunzione da parte della sola impresa mandataria - Legittimità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, allorchè sia proposta, nei confronti del committente, domanda giudiziale da parte di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. - nonostante il dettato di cui all'art l'art. 23, comma 9, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il quale stabilisce che l'impresa capogruppo ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto" - deve ritenersi che il contraddittorio sia ritualmente instaurato, non essendo configurabile un interesse del raggruppamento che non si identifichi con la somma degli interessi delle imprese medesime. Pertanto, se il giudice non abbia proceduto - come avrebbe potuto - all'estromissione dal giudizio delle imprese mandanti, riducendo in tal guisa le parti a quelle deputate, laddove si sia verificata successivamente l'interruzione del giudizio, è legittima la riassunzione della controversia da parte della sola impresa mandataria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)