Sez. 3, Sentenza n. 7100 del 09/06/1992 (Rv. 477634 - 01)
Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Indennità al costruttore | Obbligo di pagamento - Spettanza al proprietario del fondo - Mancanza di un interesse del terzo alla costruzione o di un suo intento a ritenerla - Irrilevanza.
Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Indennità al costruttore
La costruzione di un'opera sul terreno altrui, quando l'attività del costruire non è dovuta ad un rapporto giuridico che ne regola gli effetti, produce l'acquisto dell'opera, in favore del proprietario del suolo, indipendentemente dall'atteggiamento volitivo e dall'interesse del terzo alla realizzazione dell'opera, per cui il correlativo obbligo di pagamento dell'indennizzo al terzo costruttore è posto a carico del proprietario che vuole ritenere la costruzione anche se il terzo non ha costruito nel proprio interesse e con l'intento di ritenere la costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)