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Sez. L, Sentenza n. 1352 del 16/02/1985 (Rv. 439416 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IPOTESI DI COMPORTAMENTO COSTITUENTI GIUSTA CAUSA - DEFINIZIONE NELLA LORO SPECIFICA TIPICITÀ CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI ELEMENTI RICONDUCIBILI AD UNA PIÙ RIGOROSA NOZIONE LEGALE DI GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439416-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IPOTESI DI COMPORTAMENTO COSTITUENTI GIUSTA CAUSA - DEFINIZIONE NELLA LORO SPECIFICA TIPICITÀ CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI ELEMENTI RICONDUCIBILI AD UNA PIÙ RIGOROSA NOZIONE LEGALE DI GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Ove un contratto collettivo di diritto comune definisca, nella loro specifica tipicità, varie ipotesi di comportamento costituenti giusta causa di licenziamento, le stesse non devono essere integrate da ulteriori elementi riconducibili ad una più rigorosa nozione legale di giusta causa, ma - pur nella considerazione che la giusta causa di licenziamento è rappresentata da un comportamento del lavoratore di tale Rilevanza, sulla disciplina e sull'ordinato svolgimento del rapporto di lavoro, da togliere la fiducia del datore di lavoro nei confronti del dipendente e da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto stesso - devono esser valutate secondo i normali canoni di ermeneutica dettati dal codice civile per l'interpretazione del contratto. (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'art. 125 C.C.n.L. 10 aprile 1979 per i dipendenti da aziende del settore del turismo, quale operata dal giudice di merito il quale - nel valutare la specifica ipotesi contrattuale di giusta causa di licenziamento, definita come "diverbio litigioso seguito da vie di fatto" - aveva richiesto anche il requisito, non previsto dalla norma collettiva, che il diverbio creasse il pericolo di un pregiudizio agli interessi del datore di lavoro e della sua azienda). (V 5967/84, mass n 477634; (V 4563/84, mass n 436464; (V 939/83, mass n 425704; (V 203/83, mass n 425028; (V 6879/82, mass n 424529; (V 5880/80, mass n 409685; (V 3027/67, mass n 330761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)