Sez. 5, Sentenza n. 36794 del 13/06/2002 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226173 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI | Atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore - Effettiva partecipazione - Irrilevanza - Conseguenze - Inutilizzabilità in fase cautelare e di giudizio.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI
Sono inutilizzabili sia in fase cautelare, sia in sede dibattimentale, gli esiti dell'attività integrativa di indagine espletata dalle parti successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio e riferibile ad atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a nulla rilevando che l'uno o l'altro abbia ad essi in concreto partecipato, in quanto la norma che stabilisce il divieto è diretta a individuare in astratto una categoria di atti per i quali l'attività integrativa di indagine non è consentita ed è, comunque, improduttiva di effetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)