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Sez. 6, Sentenza n. 7577 del 12/06/1996 Ud. (dep. 29/07/1996) Rv. 205886 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Dopo il rinvio a giudizio - Possibilità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205886-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE

Il Pubblico Ministero, a norma dell'art. 430 cod. pen., può compiere attività integrativa di indagine - eccetto gli atti cosiddetti garantiti, per cui è prevista la partecipazione del difensore - anche dopo il rinvio a giudizio dell'imputato. Detta attività può continuare anche dopo l'inizio del dibattimento, con la precisazione che le relative verbalizzazioni non possono essere utilizzate ai fini delle contestazioni né inserite nel fascicolo del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)