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Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211000 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE | Attività integrativa di indagine successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, ma anteriore al decreto che dispone il giudizio - Possibilità - Inutilizzabilità degli atti - Insussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211000-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente con l' inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione d'invalidità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., in conseguenza del mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno. Peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorché espletata, come può argomentarsi dal secondo comma del citato art. 430, prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non sussistendo, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)