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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13358 del 28/05/2018 (Rv. 648688 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Decisioni della Corte di cassazione - Termine cd. lungo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 - Disciplina transitoria.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648688-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

Il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, ai fini dell'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, è applicabile ai ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 ottobre 2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del predetto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)