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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21280 del 29/08/2018 (Rv. 650490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 – Applicabilità ai giudizi in corso – Limiti.
Stato
decisa il 2018-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta – in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 – dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)