Sez. U, Sentenza n. 7682 del 21/06/1986 Ud. (dep. 26/07/1986) Rv. 173419 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRECEDENTEMENTE EMESSA CONTRO L'IMPUTATO PER FATTO MENO GRAVE DI QUELLO OGGETTO DEL GIUDIZIO IN CORSO - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVISTO DALL'ART. 81, COMMA PRIMO E SECONDO, DEL CODICE PENALE - POSSIBILITÀ.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRECEDENTEMENTE EMESSA CONTRO L'IMPUTATO PER FATTO MENO GRAVE DI QUELLO OGGETTO DEL GIUDIZIO IN CORSO - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVISTO DALL'ART. 81, COMMA PRIMO E SECONDO, DEL CODICE PENALE - POSSIBILITÀ.*
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia quoad poenam della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)