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Sez. 5, Sentenza n. 1363 del 20/11/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175032 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRECEDENTEMENTE EMESSA CONTRO L'IMPUTATO PER FATTO MENO GRAVE DI QUELLO OGGETTO DEL GIUDIZIO IN CORSO - CONTINUAZIONE- APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO: INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1986-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175032-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRECEDENTEMENTE EMESSA CONTRO L'IMPUTATO PER FATTO MENO GRAVE DI QUELLO OGGETTO DEL GIUDIZIO IN CORSO - CONTINUAZIONE- APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO: INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO.*

Nella ipotesi di fatti da giudicare e di fatti più lievi già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna, non può la continuazione essere applicata mediante l'aumento della pena inflitta per la violazione meno grave oggetto del giudicato. Nè alla continuazione medesima può, in detta ipotesi, farsi luogo aumentando, per i fatti già giudicati, la pena da applicare per il reato più grave oggetto del procedimento in corso, tale aumento comportando - quanto al reato satellite - una modificazione del giudicato. Infatti, l'ipotesi dell'art. 81 cod. pen. non è assimilabile alle eccezioni al principio dell'intangibilità della cosa giudicata (artt.89, 506, 528, 553 e segg. cod. proc. pen.) che, derogative di regola generale, sono di stretta interpretazione, e non è neppure assimilabile all'art. 80 cod. pen., (concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi), giacché ogni aggregazione in continuazione richiede, anche ai fini della pena, un'apposita valutazione del fatto e della personalità dello imputato, mentre la riduzione, nel caso dell'art. 80 citato, è conseguenza di un calcolo puramente aritmetico non importante violazione in senso tecnico della cosa giudicata. (contra mass n 173419).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 89, Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 528, Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)