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Sez. 5, Sentenza n. 493 del 09/07/1998 Ud. (dep. 16/01/1999) Rv. 212159 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Giudizio di rinvio - Applicabilità - Criteri - Modalità - Fattispecie: concessione di attenuante e pena immutata.
Stato
decisa il 1998-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212159-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen., che rende effettivo il divieto di "reformatio in peius", si applica anche al giudizio di rinvio, determinato dall'annullamento di una prima sentenza d'appello di accoglimento del ricorso dell'imputato. In questo caso, il raffronto per la determinazione della pena finale avrà ad oggetto non quella inflitta dal giudice di primo grado, ma quella inflitta con la sentenza di appello, annullata con rinvio, se in parziale riforma con essa è stata irrogata una pena in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado, pur non essendo mutati i singoli elementi (reati e circostanze dichiarate equivalenti) che hanno concorso a determinarla. (Nella specie, il giudice di rinvio aveva riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, già formulato in primo grado, e determinando la pena nella misura stabilita con la sentenza annullata) che aveva diminuito quella inflitta dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)