Sez. 4, Sentenza n. 2432 del 20/02/1997 Ud. (dep. 13/03/1997) Rv. 207571 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Accoglimento - Riconoscimento di ulteriore circostanza attenuante - Conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze - Esclusione - Diminuzione della pena complessiva - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In forza dell'art. 597, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, il giudice dell'appello che concede "ex novo" altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espressa dal giudice di primo grado in senso favorevole all'imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)