Sez. 2, Sentenza n. 2497 del 08/04/1983 (Rv. 427358 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO FORMATOSI SULLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI PRELIMINARE DI VENDITA PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL PRELIMINARE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL MEDESIMO PROMITTENTE, DELLA INTERVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO STESSO EX ART. 1454 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO FORMATOSI SULLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI PRELIMINARE DI VENDITA PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL PRELIMINARE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL MEDESIMO PROMITTENTE, DELLA INTERVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO STESSO EX ART. 1454 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
La preclusione del giudicato si estende, oltre alle questioni effettivamente fatte valere nel giudizio, anche a quelle deducibili, in via d'Azione o d'eccezione, ma in concreto non dedotte, solo quando queste ultime investano antecedenti essenziali e necessari della pronuncia. Pertanto, il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione di preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore, resa sotto il profilo che la mancata presentazione di questi davanti al notaio per la stipula del definitivo, dedotta come inadempimento, risultava giustificata da legittimo impedimento, non osta a che il medesimo promittente, convenuto in giudizio dalla controparte per l'esecuzione del preliminare, possa eccepire l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stesso, a norma dell'art. 1454 cod. civ., per effetto di inottemperanza a diffida ad adempiere. (V 3023/78, mass n 392459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)