Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 26/10/1985 (Rv. 442545 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - PREVENTIVO SVOLGIMENTO DI SPECIFICA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ANALITICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - PREVENTIVO SVOLGIMENTO DI SPECIFICA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ANALITICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta complementare, l'art. 137 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nel consentire la quantificazione dell'imponibile con metodo sintetico, quando il tenore di vita del contribuente od altri fatti facciano presumere un reddito netto superiore a quello "risultante dalla Determinazione analitica", non richiede che lo ufficio svolga preventivamente una specifica attività di accertamento analitico, per poi riscontrare l'inadeguatezza dei risultati di tale accertamento rispetto a detti elementi presuntivi, né, quindi, che di una siffatta attività dia cognizione nell'avviso di accertamento, dovendosi ritenere in proposito sufficiente che i medesimi elementi presuntivi, specificati nell'avviso di accertamento in termini idonei a mettere il contribuente in grado di difendersi, evidenzino l'incompletezza della dichiarazione del contribuente stesso. (V 3609/81, mass n 414227; (V 1363/79, mass n 397652).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)