diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 04/06/1981 (Rv. 414227 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DELLA VERIFICA ANALITICA DEL REDDITO DICHIARATO - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI FATTI-INDICI DI MAGGIORE IMPONIBILE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414227-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DELLA VERIFICA ANALITICA DEL REDDITO DICHIARATO - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI FATTI-INDICI DI MAGGIORE IMPONIBILE - NECESSITA.*

In tema d'imposta complementare, qualora l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, ricorra alla Determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi, che evidenzino il reddito stesso come superiore a quello risultante dalla Determinazione analitica sulla base dei dati forniti con la dichiarazione, l'avviso di accertamento non deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti-indici di detto maggiore imponibile, anche l'esposizione della verifica analitica del reddito dichiarato. (V 1363/79, mass n 397652).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)