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Sez. 5, Sentenza n. 8484 del 08/04/2009 (Rv. 607552 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | In genere.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607552-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

Il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. Ne consegue che, in sede di rettifica di dichiarazione I.V.A. infedele, il rinvenimento di effetti cambiari non registrati in contabilità può costituire l'esclusivo fatto noto idoneo a far ragionevolmente ritenere, in mancanza di valide giustificazioni, che i titoli (in quanto rappresentativi di crediti certi, liquidi ed esigibili nonché cedibili mediante girata o sconto) siano stati emessi a fronte di acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale senza fattura, in relazione ai quali il contribuente ha omesso di procedere alla autofatturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)