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Sez. L, Sentenza n. 7621 del 27/12/1983 (Rv. 432229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI OBBLIGATORI FRA LE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI OBBLIGATORI FRA LE PARTI - LIMITI.*

L'art. 7 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, nel disporre che la durata dell'apprendistato non può essere superiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva e comunque a cinque anni, opera un rinvio generico ai singoli contratti collettivi obbligatori tra le parti, senza alterarne la loro originaria efficacia obbligatoria e di conseguenza, senza porsi in contrasto con i precetti degli artt. 3, 37 e 39 cost., non estende l'obbligatorietà del termine di durata dell'apprendistato determinato da un contratto collettivo ai soggetti non aderenti alle organizzazioni di categoria che hanno stipulato il contratto stesso. (V 441/83, mass n 425234; (V 94/77, mass n 383599; (Conf 1564/80, mass n 405134).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37, Costituzione art. 38, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)