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Sez. L, Sentenza n. 5937 del 12/10/1983 (Rv. 430766 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI AMPIA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - VIZI DEL PROCEDIMENTO LOGICO SEGUITO DAL CONSULENTE E LACUNE DEI SUOI ACCERTAMENTI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430766-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI AMPIA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - VIZI DEL PROCEDIMENTO LOGICO SEGUITO DAL CONSULENTE E LACUNE DEI SUOI ACCERTAMENTI - RILEVANZA.*

Il giudice del merito, allorché ritenga di doversi uniformare al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio, non è obbligato ad indicare diffusamente le ragioni di tale adesione, ma ciò non esclude che i vizi del procedimento logico seguito dal consulente e le lacune dei suoi accertamenti, ripercuotendosi nella decisione del giudice che li fa propri, possano dar luogo al vizio di motivazione della sentenza per insufficienza, illogicità o contraddittorietà. (V 481/81, mass n 410951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)