Sez. 1, Sentenza n. 26801 del 04/05/2016 Cc. (dep. 28/06/2016) Rv. 267112 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reato plurioffensivo - Molestia e disturbo alle persone - Persona sulla quale cade l'azione del colpevole - Diritto alla notifica - Sussistenza - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della "notitia criminis", è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se l'incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone (art. 660 cod. pen.), ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l'avviso di cui all'art. 408 cpv. cod. proc. pen., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, realizza anche un'offesa alla quiete privata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)