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Sez. 6, Sentenza n. 17536 del 29/03/2018 Cc. (dep. 18/04/2018) Rv. 272891 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Formazione del silenzio - Inadempimento alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 2, l. n. 241 del 1990 - Configurabilità del reato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272891-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è irrilevante il formarsi del silenzio-inadempimento alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato ai sensi dell'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è l'inerzia della P.A. nel compiere l'atto richiesto o nell'esporre le ragioni del ritardo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno dell'obbligo principale di compiere detto atto (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento che aveva escluso la sussistenza del reato ritenendo che, ai fini della sua integrazione, era necessaria un'ulteriore diffida, successiva al formarsi del silenzio-inadempimento, con assegnazione di altro termine di trenta giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)