Sez. 1, Sentenza n. 983 del 07/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154510 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI CONCERNENTI GLI INDIZI SUFFICIENTI DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCEZIONALE DI MANCATA INDICAZIONE ANCHE DI ELEMENTI INDIZIANTI - DEDUCIBILITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI CONCERNENTI GLI INDIZI SUFFICIENTI DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCEZIONALE DI MANCATA INDICAZIONE ANCHE DI ELEMENTI INDIZIANTI - DEDUCIBILITÀ.*
Il rinvio a giudizio presuppone la sussistenza di prove sufficienti a carico dell'imputato: qualora con la stessa ordinanza di rinvio venga emesso mandato di cattura ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., di regola non sono prospettabili in caso di ricorso per Cassazione contro tale mandato, vizi concernenti il minor contenuto relativo agli indizi sufficienti di colpevolezza, richiesti dall'art. 252 cod. proc. pen., come condizione generale per l'emissione del mandato di cattura. Non può però in astratto escludersi il caso, del tutto eccezionale, che nell'ordinanza di rinvio a giudizio neppure sia contenuta l'indicazione di un elemento indiziante, ossia la motivazione richiesta per giustificare il provvedimento restrittivo della libertà personale. (V mass n 143926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)