Sez. 1, Sentenza n. 1722 del 31/05/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170353 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO E CONTESTUALE EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CATTURA - AMBITO DI AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO E CONTESTUALE EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CATTURA - AMBITO DI AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Qualora in Sede di appello istruttorio avverso sentenza di proscioglimento, ex art. 387 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato venga riformato con contestuale ordinanza di rinvio a giudizio al giudice competente e conseguenziale emissione di mandato di cattura, è ammissibile il ricorso per Cassazione con cui viene investita la legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale. Non è però deducibile di regola in Sede di legittimità il difetto di motivazione circa gli indizi di colpevolezza richiesti dagli artt. 264 e 252 cod. proc. pen. che si risolverebbe in una censura non consentita alla motivazione della ordinanza di rinvio a giudizio. Pertanto, qualora trattasi di provvedimento obbligatorio, la ammissibilità del ricorso è limitata al caso del tutto eccezionale che nell'ordinanza di rinvio a giudizio non sia contenuta la indicazione di alcun elemento indiziario e tale evenienza è solo teorica allorché il rinvio a giudizio sia ordinato dalla Sezione istruttoria in riforma d'una sentenza di proscioglimento del giudice istruttore. (con riferimento al provvedimento restrittivo della libertà personale emesso contestualmente alla ordinanza del G.i. Di rinvio a giudizio). (Conf mass n 154510; (Conf mass n 154511, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)