diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1839 del 18/03/1986 (Rv. 445146 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOVALUTAZIONE DI POSTE ATTIVE E SOPRAVALUTAZIONE DI POSTE PASSIVE - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER ILLICEITÀ DELL'OGGETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445146-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOVALUTAZIONE DI POSTE ATTIVE E SOPRAVALUTAZIONE DI POSTE PASSIVE - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER ILLICEITÀ DELL'OGGETTO - CONDIZIONI.*

Nella disciplina della formazione del bilancio delle società per azioni, di cui agli artt. 2423 e seguenti cod. civ., i criteri di chiarezza e precisione vanno posti in correlazione con il principio di verità, in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio medesimo assolva alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale della società, a tutela dei soci e dei terzi, e vanno altresì coordinati con il principio secondo il quale l'Obbligo di analiticità dell'esposizione delle poste attive e passive non esclude la discrezionalità di valutazione spettante agli amministratori, sia pur nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dei parametri generali della prudenza e ragionevolezza. Pertanto, con riguardo alla sottovalutazione di poste attive o sopravalutazione di poste passive, come si verifica nel caso del computo di titoli e partecipazioni con il cosiddetto sistema "lifo annuale" (costo, corretto, in caso di quotazione inferiore, secondo i prezzi di compenso dell'ultimo trimestre), ovvero di creazione di ammortamenti anticipati in aggiunta a quelli ordinari, non vietati dalle citate norme del codice civile, né dalle Disposizioni fiscali, la violazione dei suddetti criteri e principi, e la conseguente nullità della deliberazione di approvazione del bilancio (sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto), non sono ravvisabili qualora si verta in tema di valutazioni che, mantenendosi nell'ambito di quei parametri di prudenza e ragionevolezza, non si traducano in un'effettiva ed apprezzabile alterazione dell'esattezza dell'informazione, non implichino cioè rilevanti deficienze ed oscurità dello stato patrimoniale (non emendabili con i dati emergenti dalle relazioni dei sindaci e degli amministratori). (V 1699/85; (V 6942/82, mass n 424608; (V 906/79, mass n. 397064; (V 297/78, mass n 389586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)