Sez. 1, Sentenza n. 906 del 09/02/1979 (Rv. 397064 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - PRINCIPIO DI CHIAREZZA EX ART 2424 COD CIV - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE ALL'ATTIVO DEI MOBILI DI ARREDAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SOCIETA PER UNA SOLA LIRA DI VALORE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI VERITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - INDICAZIONE IN BILANCIO DI TUTTE LE COMPONENTI ATTIVE DEL REDDITO MEDIANTE CONGLOBAMENTO IN UN'UNICA VOCE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - PRINCIPIO DI CHIAREZZA EX ART 2424 COD CIV - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE ALL'ATTIVO DEI MOBILI DI ARREDAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SOCIETA PER UNA SOLA LIRA DI VALORE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI VERITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - INDICAZIONE IN BILANCIO DI TUTTE LE COMPONENTI ATTIVE DEL REDDITO MEDIANTE CONGLOBAMENTO IN UN'UNICA VOCE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La violazione della norma (art 2424 cod civ) che, in ossequio al principio di chiarezza, disciplina il contenuto del bilancio delle societa per azioni (indicando le poste da menzionare all'attivo ed al passivo) puo determinare la nullita della deliberazione assembleare di approvazione soltanto quando dalla iscrizione di dati contabili non rispondenti al vero o dall'omissione di poste derivi, sul piano sostanziale, un concreto pregiudizio per gli interessi tutelati dei soci e dei terzi, indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della societa (violazione del principio di verita del bilancio). Pertanto, come l'iscrizione all'attivo dei mobili di arredamento degli uffici della societa per una sola lira di valore non contrasta con il principio di verita quando, tenuto conto del valore irrilevante delle poste in relazione all'entita del patrimonio sociale, non ne derivi alcun pregiudizio per gli interessi tutelati dagli art 2423 e seguenti cod civ, del pari l'indicazione in bilancio di tutte le componenti attive del reddito mediante conglobamento in un'unica voce - per la loro omogeneita - non comporta la nullita della deliberazione approvativa quando sia possibile acquisire l'analitica conoscenza delle voci raggruppate e controllare il rispetto del principio di verita del bilancio, attraverso la relazione degli amministratori e le risultanze dell'assemblea. (V 297/78, mass n 389586; (V 3373/77, mass n 386927; (V 3314/73, mass n 367201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)