Sez. 1, Sentenza n. 34485 del 23/04/2015 Cc. (dep. 06/08/2015) Rv. 264495 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca di misura applicata a collaboratore di giustizia - Presupposti - Onere di allegazione di elementi specifici sulla cessata pericolosità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non è revocabile la misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo a soggetto collaboratore di giustizia per il solo fatto dell'intervenuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, poichè, essendosi il giudizio di pericolosità cristallizzato nel giudicato, è onere del proposto allegare elementi specifici che consentano al giudice di valutare se la collaborazione possa essere ritenuta indice di interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale e se sia, pertanto, idonea a far ritenere cessata la pericolosità.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)