Sez. 1, Sentenza n. 29473 del 22/02/2019 Cc. (dep. 05/07/2019) Rv. 276404 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Soggetto sottoposto a misura di prevenzione – Revoca – Ammissione a programma di protezione – Rilevanza ai fini della pericolosità sociale – Sussistenza – Effetti - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini della verifica della permanenza del requisito della pericolosità sociale in capo a colui che è sottoposto ad una misura di prevenzione e che, successivamente, sia stato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice deve accertare l'esistenza di elementi di fatto in grado di superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i legami con ambienti criminali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il decreto di rigetto fondato sul carattere recente della collaborazione e sulla possibile scelta utilitaristica ad essa sottesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)