Sez. U, Ordinanza n. 10823 del 16/05/2014 (Rv. 630744 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia della sentenza di merito nelle more del giudizio di cassazione - Inammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito (nella specie, dichiarativa del fallimento) è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)