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Sez. 5, Sentenza n. 22043 del 13/10/2006 (Rv. 595460 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti - Art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Condizioni - Effetti - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Pronunciata con ordinanza - Insussistenza dei presupposti - Successivo accertamento - Potere dell'ufficio di richiesta di revoca dell'ordinanza - Applicabilità della disciplina ad ipotesi diverse - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595460-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 1994 davanti alle commissioni tributarie, conferita ai contribuenti dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, attribuisce all'inoltro della prescritta domanda ed al pagamento di una somma correlata all'importo dell'imposta accertata l'effetto di estinguere i relativi giudizi per intervenuta cessazione della materia del contendere, fermo restando il potere dell'ufficio finanziario di rilevarne successivamente l'insussistenza dei presupposti, richiedendo la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice. Un siffatto potere dell'amministrazione finanziaria di chiedere la revoca del provvedimento giudiziale non sussiste qualora la cessazione della materia del contendere sia pronunciata non con ordinanza, ma con sentenza, a seguito (come nella specie) di sgravio delle somme iscritte a ruolo disposto dall'ufficio, che aveva fatto venire a mancare il provvedimento impugnato, potendo l'ufficio, in tali casi, nuovamente reclamare le somme già iscritte a ruolo solo emettendo, in presenza dei relativi presupposti, un nuovo provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)