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Sez. 5, Sentenza n. 11548 del 02/08/2002 (Rv. 556556 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti - Art. 2 - quinquies del D.L. n. 546 del 1994 - Condizioni - Effetti - Estinzione del giudizio - Somme rispettivamente dovute in ipotesi di pendenza di giudizio nei vari gradi - Mancato pagamento - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556556-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario, la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 1994 davanti alle commissioni tributarie, conferita ai contribuenti dall'art. 2 - quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, attribuisce all'inoltro della prescritta domanda ed al pagamento di una somma correlata all'importo dell'imposta accertata l'effetto di estinguere i relativi giudizi per intervenuta cessazione della materia del contendere, fermo restando il potere dell'ufficio finanziario di rilevarne successivamente l'insussistenza dei presupposti, richiedendo la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice. La dichiarazione giudiziale di estinzione non è, fra l'altro, subordinata alla riscossione delle somme il cui pagamento è previsto - nella specie, in tema di accertamento dell'IVA dall'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - in ipotesi di pendenza di giudizio, le quali, a norma del comma 6 dell'art. 2 - quinquies del D.L., ed in deroga all'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., "restano comunque dovute" e sono riscosse autonomamente a titolo definitivo "a seguito della definizione", senza alcun diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente già versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)