Sez. 5, Sentenza n. 15574 del 07/07/2006 (Rv. 593702 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere - Pronuncia - Natura - Sentenza - Revocabilità - Esclusione - Pronuncia con ordinanza - Previsione - Ipotesi - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è di regola pronunciata con sentenza, come tale non revocabile ma impugnabile davanti a diverso giudice, mentre la pronuncia con ordinanza è prevista solo in ipotesi di definizione delle pendenze per condono (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva negato il potere dell'Ufficio di chiedere la revoca della pronuncia, avente l'intestazione formale di ordinanza ma la natura sostanziale di sentenza, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio delle somme iscritte a ruolo disposto dall'ufficio finanziario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)